usciti i decreti sui 55000 e per il proseguimento della mobilità 2012
la settimana scorsa sono usciti due decreti che interesano i mobilitati e gli esodati, il primo riguarda il proseguimento della mobilità per il 2012 e il secondo riguarda la nuova platea dei 55000. Vediamo di cosa si tratta.
Proseguimento mobilità 2012 Come si ricorderà il governo in data 5 gennaio 2012 aveva emanato un decreto nel quale stabiliva che ai lavoratori in mobilità ed esodati che rientravano nella deroga era concesso l'allungamento della mobilità per il periodo della finestra di 12-15 mesi. Tale decreto autorizzava però i fondi solo per il 2011.
Adesso con il decreto N° 68225 del 2 ottobre 2012 il governo autorizza il prolungamento della mobilità per 3494 lavoratori che maturano il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2012 e per il periodo della nuova finestra che è di 13 mesi. Per essere più chiaro per il periodo che va dalla vecchia finestra di 3-6 mesi alla nuova finestra di 13 mesi. Questo decreto era atteso già dall'inizio dell'anno in quanto molti lavoratori ai quali era scaduta la mobilità da gennaio si erano visti senza sussidio. Per il 2013 si dovrà attendere un nuovo decreto.
MA anche in questo decreto il governo ha fatto i soliti pasticci in quanto non tutti i lavoratori interessati potranno avere il prolungamento della mobilità. infatti mentre nel decreto del 5 gennaio i lavoratori mobilitati ed esodati interessati erano indicati per il 2012 in 6179 ( 7935 di cui 1756 senza costi) nel decreto appena uscito i numeri scendono a 3494. Questo significa che ci saranno 2685 lavoratori mobilitati ed esodati che avrebbero il diritto al prolungamento della mobilità ma che saranno esclusi da tale beneficio. Come sempre un bel pasticcio.
decreto 55000 Venerdi 5 ottobre il il Governo ha firmato il nuovo decreto per ulteriori 55000 esodati che avranno diritto alla deroga. le nuove regole di pensionamento sono:
1) i lavoratori per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 accordi finalizzati alla gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali ancorche' alla data del 4 dicembre 2011 gli stessi lavoratori ancora non risultino cessati dall'attivita' lavorativa e collocati in mobilita' ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, i quali in ogni caso maturino i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennita' di mobilita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223 ovvero, ove prevista, della mobilita' lunga ai sensi dell'articolo 7, commi 6 e 7, della predetta legge n. 223 del 1991.
2) nei limiti di ulteriori 1.600 soggetti rispetto a quanto indicato dall'articolo 6 del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 ai lavoratori che, alla data del 4 dicembre 2011, non erano titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarieta' di settore di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino al sessantaduesimo anno di eta';
3) ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, lettera d) del decreto-legge n. 201 del 2011 nonche' di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) del citato decreto ministeriale del 1° giugno 2012 che, antecedentemente alla data del 4 dicembre 2011, siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la disciplina vigente alla data di entrata in vigore del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
4) ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge n. 216 del 2011 che risultino in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla disciplina pensionistica vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 201 del 2011, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento medesimo nel periodo compreso fra il ventiquattresimo e il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011.
In pratica per i lavoratori in mobilità si fa riferimento ad accordi stipulati entro l 31-12 2011 anche se non sono ancora i mobilità. é evidente il riferimento all'accordo di Termini Imerese che riguarda 600 lavoratori che non sono ancora in mobilità, o all'accordo dellIrisbus. Per tutti gli altri si tratta di una ulteriore minima estensione che copre solo un apiccolissima parte degli esclusi. Su questi 55000 occorrerà capire come sarà formato l'elenco, così come è avvenuto per i 65000, e per questo occorreràaspettare ancora un po. Adesso il decreto dovrà essere pubblicato sulla gazzetta ufficiale.
Su questi decreti torneremo per dare ulteriori spiegazioni Comunque la Cub è a disposizione preso la sede di Legnano.
Carlo Pariani Cub Legnano tel 0331-1555336 Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.
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