Ma che “ roba” è mai questa ?
Dal titolo “rifiuto flessibilità operativa (ex abbinamento) ,la CISL SLP ha diffuso un comunicato dove dà istruzioni circa le modalità del rifiuto della flessibilità operativa “alla luce di alcune sentenze di Cassazione” che definiscono il rifiuto della flessibilità operativa nell’arco dell’orario normale come uno sciopero delle mansioni e pertanto non consentito. Una presa di posizione, certamente tardiva, ma che rassomiglia ad una fuga da proprie responsabilità, se non, peggio, ad una resa incondizionata. Le cose, però, non stanno comunque così. La CISL SLP con gli altri cinque concertativi ha firmato l’accordo del 2004 e successivi sull’areola-flessibilità operativa, o no? Allora, nessuno dei due contraenti (Poste e OO.SS.) può consentire all’altro di interpretarlo ed applicarlo a modo proprio; né terzi – nel caso in esame proprio il Giudice - può sostituirsi ai firmatari per darne lui una presunta corretta applicazione. Le parti, allora, dovrebbero ciascuna per autonoma iniziativa denunziare l’accordo stesso e riaprire eventualmente un nuovo tavolo di trattative e confronto in materia. *** La Cassazione è questione “diversa”. Intanto, confermiamo che COBAS PT CUB USB non si ferma avanti a sentenze di ogni grado, tanto più quando sono segno evidente di “malafede” politica. Diamo alcuni spunti nel merito della questione: L’elemento costitutivo della pretesa di flessibilità operativa non riguarda la “mansione” del portalettere, ma la sua “prestazione”, cioè l’aggiunta di una quota di percorso stradale e corrispondenza di pertinenza di un collega. Prestazione determinata per altro in tempo orario e come tale retribuita, sia pure forfettariamente. L’art 40 della Costituzione dice semplicemente e seccamente: “il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano”. Ma nessuna legge ordinaria ha definito che cosa è lo sciopero e così oggi lo sciopero è una pratica storica e solo come tale si autolegittima. Unica norma in materia – dopo vari tentativi di autoregolamentazione – è la legge 146/90 rivista con la legge 83 del 2000 che affida alla Commissione di Garanzia il controllo sulla regolarità degli scioperi, nell’ambito dei servizi pubblici essenziali Ammesso e non concesso che le sentenze della Cassazione abbiano una fondatezza costituzionale, nessun addebito può essere disciplinarmente contestato ai lavoratori che aderiscono ad una azione di lotta di cui non hanno alcuna responsabilità promozionale, che per altro è comunicata pubblicamente dalla stessa Azienda ed è riportata sul sito ufficiale della Commissione di Garanzia senza alcun rilievo di illegittimità. Così operando Poste Italiane SpA mette in atto un comportamento fraudolento, inducendo i dipendenti in eventuali errori con una informazione scorretta e a rischio.
Allora? La lotta continua. Su la testa. |