Comunicato Nuova procedura MEssi luglio 2017
Finalmente dopo le numerose battaglie su tutti i fronti ( televisivi, tribunali, uffici locali), Poste non si è più potuta nascondere ammettendo, implicitamente, che le modalità di notifica delle cartelle Equitalia imposte ai Messi Notificatori/portalettere erano contro legge. Purtroppo, però, al posto di adeguarsi e prevedere modi di notifica regolari, ha “mischiato le carte” “comunicando” (ai soliti sindacati complici) un nuovo modello organizzativo… poco chiaro ma, a nostro avviso, sempre illegittimo. Insomma, il gioco delle tre carte. Ma “ccà nisciuno è fesso”. Traducendo la confusa documentazione societaria, risulta che oggi il portalettere/messo dovrebbe tentare il recapito della Cartella Esattoriale una, due, tre volte e solo all'esito di quest'ultimo tentativo consegnare l'atto in Casa Comunale in caso di irreperibilità del destinatario (art. 140 cpc). Se i tre accessi vengono effettuati dal medesimo soggetto: nessun problema, è tutto (abbastanza) regolare. Il problema, però, è che dalla lettura dei documenti appare chiaro che il terzo accesso verrà fatto fare (o almeno “si dichiarerà che è stato fatto”: a buon intenditor…) da un soggetto – messo notificatore diverso. E il portalettere/messo di zona dovrebbe di volta in volta “refertare i passaggi infruttuosi”: nessuna norma prevede tale “refertazione” ma, ciò che è previsto, è che venga compilata la relata di notifica dal Messo che ha in mano e lavora l'atto (e non solo dall'ultimo della filiera…). In pratica: non cambia nulla (se non, bontà loro, che oggi chi non deposita in casa Comunale almeno non dichiara il falso). Il problema, però, è che l'art. 140 cpc non prevede in caso di irreperibilità (e siamo alla solita storia) la restituzione della cartelle all'ufficio postale che, poi, deciderà a chi darla in mano per il deposito in Comune (previo, forse, ulteriore tentativo di recapito), bensì obbliga il messo a depositare l'atto in Comune. Non solo, ma l'art. 45 del D. Lgs. 112/99 afferma chiaramente che il Messo Notificatore “non può farsi rappresentare né sostituire”: quindi una volta preso in carico (da Equitalia…) l'atto, non può “darlo in giro” (e, per di più, senza neanche sapere chi sarà il fortunato collega che lo prenderà in carico a propria volta, né quanti passaggi di mano in mano tale atto farà). Non solo, ma la Società si dimentica che il Messo Notificatore deve PERSONALMENTE effettuare le ricerche connesse al destinatario della notifica ove non lo rinvenga personalmente all'indirizzo di destinazione. La documentazione Societaria, invece, ribadisce che (come avvenuto sino ad oggi) il portalettere/Messo debba limitarsi a segnalare la necessità di tali ricerche ad apposito ufficio (chiamato “supporto anagrafico”) attendendone l'esito (chi le esegue? Come? Sono corrette? E mi dovrei fidare mettendoci io la faccia?). A propria tutela, il Messo Notificatore deve pretendere che la Società organizzi il servizio in conformità con gli obblighi previsti dalla legge; viceversa possono derivare (anche con questo nuovo escamotage) la personale e diretta responsabilità del Messo Notificatore anche verso terzi (Equitalia, l'ente creditore, ecc…). Vale, pertanto, la medesima domanda da rivolgere alla Società:
Spett.le Poste Italiane, la legge come Messo Notificatore mi impone: a) di effettuare direttamente le ricerche necessarie alla notifica; b) di depositare l'atto, in caso di irreperibilità, in Casa Comunale; c) di non farmi rappresentare né sostituire in tali attività; Chiedo: sono autorizzato ad effettuare tali ricerche e tale deposito personalmente? Basti un si o un no. Attendo una risposta formale (data la delicatezza della questione e la “confusione” venutasi a creare, nonché il corso di formazione dove si diceva altro…) e, sino a quel momento, non potrò prendere in carico gli atti Equitalia quale Messo Notificatore.
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